Description

Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.

L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).

A chi si rivolge:

• ai dipendenti del Comune di Cassino;

• ai dipendenti degli enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune;

• ai lavoratori, lavoratori autonomi e collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;

• ai consulenti, liberi professionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) presso l’Amministrazione comunale;

• alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione comunale.

La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

I soggetti che vengano a conoscenza, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni hanno a disposizione un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. 

Il Comune di Cassino ha approntato un apposito “canale interno” per ricevere e trattare le segnalazioni che garantisce la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nell’ambito dei canali interni, è rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa alla modalità di segnalazione, potendo fruire:

• della piattaforma informatica del sito istituzionale
• trasmissione di una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta);
• della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea commesse nell’ambito del contesto lavorativo del Comune di Cassino e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della stessa amministrazione. Ciò che rileva è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Sono segnalabili le violazioni riferite a:

• illeciti civili;
• illeciti amministrativi;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
• illeciti penali;
• illeciti contabili;
• irregolarità che possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) D.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
• violazioni del diritto dell’UE;
• illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
• atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le segnalazioni, per essere trattate con la presente procedura, devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti:

L’attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Il concetto di “contesto lavorativo” è molto ampio e va considerato non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro “in senso stretto” con il Comune di Cassino, ma anche con coloro che hanno instaurato altri tipi di rapporti giuridici, quali, ad esempio, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
7.2 L’irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nell’ambito della Comune di Cassino, nonché da parte di ANAC. 

 E’, pertanto, necessario che risultino chiare:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La tutela della riservatezza del segnalante
Il d. lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di rivelare l’identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità, al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
Inoltre, la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L.
n. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013. La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:
• nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”;
• nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
• nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il d.lgs. n. 24/2023 – a cui si rimanda  - disciplina i casi in cui per rivelare l’identità del segnalante è necessario anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

La tutela della riservatezza delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti
Il d. lgs. n. 24/2023 assicura la tutela della riservatezza anche ad altri soggetti diversi dal segnalante. In particolare, tale tutela si estende al segnalato (c.d. persona coinvolta), al facilitatore che assiste il segnalante ed alle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla corte dei Conti.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

----------------------------------------------------------
Il d. lgs. n. 24/2023 prevede anche la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato presso ANAC.

L’ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione tramite canale esterno se, al momento della sua presentazione:

• ha già effettuato una segnalazione tramite canale interno e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
• ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
• ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'art. 6 del D.Lgs 24/2023 prevede che: 
Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna
1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

----------------------------------------------------------

Per conoscere ed approfondire nel dettaglio le procedure, le modalità di invio e gestione della segnalazione approvate dal Comune di Cassino, scarica il file "Atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni", nella sezione "documenti" di questa pagina 

Tramite il link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24 potrai inoltre accedere al file relativo al DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali." 

----------------------------------------------------------

Si precisa che, allo stato attuale, la figura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Comune di Cassino p.t. incaricato, coincide con quella del Custode dell'identità, in conformità alle LL.GG. 469/2021 - PARTE SECONDA – PUNTI 1. E 2.2. - confermate con la Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 avente ad oggetto "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".  

Qualora venisse eventualmente nominato/designato il Custode dell'identità del segnalante, l'atto formale di incarico verrà pubblicato nella sezione "documenti" sottostante

Attachments

Documents

Links

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione.