Ai sensi della Legge 448/98 art.31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della legge 22 ottobre 1971 n.865, concesse in diritto di superficie con convenzioni stipulate ai sensi dell’art.35, quarto comma della medesima legge n.865 del 1971.Con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà l’assegnatario usufruisce dei seguenti vantaggi:
- diviene proprietario esclusivo(in proporzione alla propria quota millesimale)dell’area su cui è edificato l’immobile;
- non deve pagare nessuna somma allo scadere dei 99 anni per il rinnovo della convenzione.
Ai sensi dell’art.31 comma 49 bis è possibile , altresì, eliminare i vincoli previsti nelle convenzioni stipulate in data precedente all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n.179, sia per le aree concesse in diritto di superficie, sia per le aree concesse in diritto di proprietà. Con l’eliminazione dei vincoli convenzionali l’assegnatario usufruisce del seguente vantaggio:
- non avrà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell’alloggio, nè alcun obbligo nei confronti del Comune. L’alloggio potrà essere venduto o affittato a chiunque e non sarà più necessario accertare che l’acquirente o il conduttore abbiano specifici requisiti.