Tipologie di procedimento
Ufficio Anagrafe
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Iscrizione nell'anagrafe della popolazione temporanea |
Descrizione breve
Iscrizione nell’anagrafe della popolazione temporanea
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato?
NO
Il procedimento può concludersi con silenzio assenso?
SI
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14-07-2020 11:33 | |
Iscrizione AIRE |
NOME PROCEDIMENTO
AIRE - Iscrizioni
COSA
Iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)
CHI I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero per un periodo superiore a dodici mesi
COME
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo allegato.
Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'Ufficio Anagrafe ovvero inviato agli indirizzi sottoindicati per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
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06-07-2020 10:31 | |
Iscrizione Anagrafica con Provenienza da altro Comune o Estero |
DESCRIZIONE
La richiesta di iscrizione anagrafica, dopo aver stabilito le dimora abituale nel Comune, viene effettuata dietro presentazione di dichiarazione di residenza.
Il cittadino che stabilisce la propria dimora abituale sul territorio del Comune, deve entro 20 giorni regolarizzare la propria posizione, richiedendo al Comune l’iscrizione negli elenchi della popolazione residente.
COME
L’istanza di cambiamento di residenza deve essere sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, presentata all’ufficio anagrafico.
In caso di:
- Contratto di compravendita: allegare Dichiarazione del notaio o rogito notarile registrato all’Agenzia delle Entrate;
- Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate: allegare la copia del contratto di locazione;
- Contratto scritto di comodato d'uso gratuito non registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate:
allegare alla dichiarazione la copia del contratto di comodato;
- Contratto verbale di comodato d'uso gratuito: indicare al punto 6) della dichiarazione la natura del contratto e allegare la dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell'immobile.
- Trasferimento di un solo genitore con figli minori occorre compilare il modulo di dichiarazione di conoscenza per trasferimento della residenza da parte del genitore non convivente.
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22-02-2022 13:31 | |
Iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero di cittadini UE o EXTRA UE |
La richiesta di iscrizione anagrafica viene effettuata mediante la presentazione di dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero o da altro comune.
Il cittadino che varia la propria dimora abituale nel territorio del Comune, deve entro 20 giorni regolarizzare la propria posizione, comunicando al Comune la variazione di indirizzo.
In caso di:
- Contratto di compravendita: allegare Dichiarazione del notaio o rogito notarile registrato all’Agenzia delle Entrate;
- Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate: allegare la copia del contratto di locazione;
- Contratto scritto di comodato d'uso gratuito non registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate:
allegare alla dichiarazione la copia del contratto di comodato;
- Contratto verbale di comodato d'uso gratuito: indicare al punto 6) della dichiarazione la natura del contratto e allegare la dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell'immobile.
- Trasferimento di un solo genitore con figli minori occorre compilare il modulo di dichiarazione di conoscenza per trasferimento della residenza da parte del genitore non convivente.
L'istanza di cambiamento di residenza può essere presentata agli uffici anagrafici, sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, con le modalità di cui ai seguenti allegati:
da consultare per i cittadini della Comunità Europea:
Allegato_B
da consultare per i cittadini Extraeuropei:
Allegato_A
Il procedimento è concluso entro 45 giorni previo accertamento della dimora abituale: Esito positivo: concluso con
silenzio assenso (iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente)
Esito negativo: comunicazione di rigetto ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/1990 (sospensione del procedimento,
chiarimenti e provvedimento finale)
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22-02-2022 13:33 | |
Legalizzazione foto |
La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia riportandone le generalità.
L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente. A tale operazione sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto; ciò non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali, sempre per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.
Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.
COSA OCCORRE
L'INTERESSATO deve presentarsi allo sportello, munito di:
2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, su sfondo chiaro , ripresa frontale e con il viso scoperto
documento di riconoscimento in corso di validità.
COSTO
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo ma dei soli diritti di segreteria pari a Euro 0,26.
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06-07-2020 10:41 | |
Convivenza e coppie di fatto |
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali: unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune.
Diritti dei conviventi
In caso di malattia o ricovero: diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi e per le modalità funerarie.
In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
In caso di decesso del convivente titolare del contratto diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite.
Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
Diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti.
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, 2° comma, del C.C. (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 c.c. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si collocano al penultimo posto, prima dei fratelli;
Contratto di convivenza
I conviventi hanno la facoltà di regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza stipulato in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, a pena di nullità.
Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, dovrà trasmettere una copia, entro dieci giorni dalla stipula, al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, tramite PEC in formato pdf p7m con firma digitale, al seguente indirizzo: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
Contenuto del contratto
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto stesso e può contenere:
l’indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Nullità del contratto
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06-07-2020 10:43 | |
Passaporto |
Il passaporto è un documento individuale di viaggio, rilasciato soltanto dalle Questure (all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i cittadini italiani senza limitazioni di età, che consente l’ingresso in qualsiasi paese straniero riconosciuto dal Governo italiano, salvo limitazioni previste dalla legge.
Per presentare le istanze di rilascio o rinnovo del passaporto i residenti di questo Comune potranno accedere presso gli uffici del Commissariato di P.S. previo appuntamento da prenotare solo in modalità on-line sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ .
La richiesta di rilascio del passaporto deve essere presentata all’Ufficio Passaporti del Commissariato P.S. di Cassino, compilando apposito modulo disponibile anche presso l'Ufficio Anagrafe, o scaricabile dal portale della polizia di stato , dove si trova specificata la documentazione da allegare a seconda della tipologia del richiedente (maggiorenne, minorenne, coniuge separato con figli minori, ….).
Si precisa che dal 26.06.2012 tutti i minori dovranno viaggiare all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale (passaporto o carta d'identità o lasciapassare per minori di anni 15). Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare del documento di viaggio fino alla naturale scadenza.
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06-07-2020 10:44 | |
Carta di identità cartacea (solo in casi eccezionali dal 01/01/2018) |
Dal 01/01/2019, con l’entrata a pieno regime dell'OBBLIGO di emissione della CARTA DI IDENTIA' ELETTRONICA la carta d’identità cartacea sarà rilasciata, solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (aire).
Si precisa che con circolare 9/2019 del 16 luglio 2019 il Ministero dell'Interno ha confermato che la ricevuta di rilascio della Carta di identità elettronica - fino all'avvenuta consegna della stessa - può essere utilizzata come documento di riconoscimento in quanto reca le caratteristiche formali previste dall'art. 35, comma 2, del d.p.r. 28.12.2000 n. 445. La ricevuta pertanto sopperisce a quei casi di reale documentata urgenza (per motivi di salute, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche) che avevano giustificato il rilascio con urgenza della carta di identità cartacea.
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta di identità elettronica, salvo per le fototessere che devono essere tre 3 uguali e recenti, su sfondo chiaro, ripresa frontale e con il viso scoperto.
Costo
il costo del documento è di euro 5,50 di cui euro 5,16 di diritto fisso (art. 12 ter l. 68/1993) e euro 0,34 per diritti di segreteria. il pagamento deve essere effettuato al momento del rilascio.
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06-07-2020 10:47 | |
Carta di identità elettronica |
La carta di identità elettronica è un documento personale di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune.
Realizzata in materiale plastico, la CIE ha le dimensioni di una carta di credito ed e’ dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, microscritture, ecc) . E’ dotata anche di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Al momento della richiesta egli può quindi approfittare per dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea sarà rilasciata, solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente quali motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
La carta d'identità ha una validità temporale differente a seconda dell'età del cittadino:
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06-07-2020 10:48 | |
Passaggio di proprietà di beni mobili registrati |
L'art. 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223 ha esteso agli uffici comunali ed agli sportelli telematici dell'automobilista, la facoltà di procedere all'autenticazione delle firme dei venditori su atti e dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, (con esclusione del certificato di proprietà digitale).
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Non è possibile autenticare le firme presso gli uffici comunali, perché di competenza notarile, per:
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06-07-2020 10:48 | |
Certificati di anagrafe |
I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
e sono:
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14-07-2020 09:38 | |
Autentica di copia |
L'autenticazione di copia è l'attestazione di conformità con l'originale, resa sul retro della copia stessa, da parte del funzionario incaricato. La copia conforme sostituisce a tutti gli effetti l'originale e non ha scadenza.
L'autentica delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco su esibizione dell'originale.
L'autentica di copia conforme può essere richiesta da chiunque, anche da una persona diversa dall'interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. Il rilascio è immediato, salvo casi particolari.
COSA OCCORRE
Presentarsi allo sportello, muniti dell’originale da autenticare e la relativa fotocopia. La fotocopia deve riprodurre perfettamente l'originale.
COSTO
In base all'uso della copia autentica il costo può essere di Euro 0,26 o Euro 16,52 se soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00 per marca da bollo da comprare privatamente più Euro 0,52 di diritti di segreteria). Se l'autentica riguarda pubblicazioni o documenti composti da più pagine, l'imposta di bollo è di Euro 16,00 ogni quattro facciate da acquisire privatamente e di Euro 0,52 per diritti di segreteria.
TEMPISTICA
ALLO SPORTELLO: il rilascio di norma è immediato; in caso di autentica di copie superiori a n.5 il ritiro dovrà avvenire previo appuntamento fissato con l’operatore anagrafico che ha ritirato la documentazione.
Note
L'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede la possibilità di sostituire la copia autenticata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove l'interessato indica di essere a conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale.
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06-07-2020 10:49 | |
Autentica di firma |
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non devono più essere autenticate. E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
Il D.L. 70/2011 consente ai dipendenti comunali già incaricati dal Sindaco per le funzioni di autenticazione, di autenticare anche la firma sulle quietanze liberatorie (in bollo da € 16,00 e con il pagamento dei normali diritti pari a euro 0,52).
Modello di testimonianza - Autentica di firma ai sensi dell’art. 257-bis c.p.c.
Inoltre, altra novità riguarda l’autentica della firma sul modello di testimonianza qualora al testimone, impossibilitato a presenziare al processo, venga richiesto dal giudice di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali debba essere interrogato. La firma deve essere apposta alla presenza del segretario comunale (previo appuntamento) o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni foglio deve essere autenticato dal segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica della firma è in ogni caso gratuita ed esente dall'imposta di bollo o da ogni altro diritto.
Passaggio di proprieta’ di beni mobili registrati - Autentica Di Firma ai sensi dell'art. 7 del D.L. 04/07/2006 N. 223 (vedi apposita sezione)
Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’ (generica) - Autentica Di Firma ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 – (vedi apposita sezione)
Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’ (uso successione) - Autentica Di Firma ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 – (vedi apposita sezione)
COSA OCCORRE
L'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello, munito di un documento valido. La firma sull’atto deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiorenne e capace di intendere e volere.
Se l'interessato all'autentica è:
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06-07-2020 10:50 | |
Autocertificazioni |
Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 entrato in vigore il 7/3/2001 ha ulteriormente rafforzato quanto stabilito dalle precedenti normative cercando di ridurre drasticamente o eliminare la produzione di certificati attraverso l'autocertificazione, evitando al cittadino che entri in rapporto con la Pubblica Amministrazione inutili dispendi di tempo e di denaro.
L'interessato può dichiarare tramite moduli predisposti dall'amministrazione da stampare e compilare o scrivendo personalmente su carta libera, ciò che normalmente è contenuto nei certificati o negli atti rilasciati dagli uffici pubblici.
L'autocertificazione deve essere sottoscritta dall'interessato maggiorenne e la firma non deve essere autenticata; inoltre non deve necessariamente essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione. In questo caso e’ sufficiente allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE
data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, nubile, già coniugato; stato di coniugato/a; stato di vedovo/a; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza ad ordini professionali; titolo di studio; esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver mai riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
L’autocertificazione deve essere utilizzata nelle procedure amministrative ma non in quelle giudiziarie, gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale non rientrano nella categoria Pubblica Amministrazione.
DOVE E' POSSIBILE PRESENTARLA
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con gli enti fornitori di servizi di pubblica utilità. e con i privati che lo consentano.
FALSE DICHIARAZIONI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
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06-07-2020 10:52 | |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Il funzionario incaricato riceve la stesura della dichiarazione che viene sottoscritta dal cittadino in sua presenza e procede alla sua autenticazione.
Quindi non possono essere riportate nella dichiarazione d'atto notorio informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati.
In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio
L'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità non scaduto all'istanza già firmata in precedenza.
Prerequisiti
Il cittadino deve essere maggiorenne.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero
COSA OCCORRE
Il cittadino deve presentarsi personalmente allo Sportello, munito di:
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06-07-2020 10:53 | |
Trasferimento di residenza in un altro comune italiano |
Uno dei casi per cui è possibile effettuare una cancellazione di anagrafe è il trasferimento di residenza in altro Comune (ai sensi dell’art. 11, lettera b), del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989).
Prerequisiti
Essere residente a Cassino e voler trasferire la propria residenza anagrafica in un altro Comune italiano.
Cosa occorre
Quando una persona residente a Cassino vuole trasferire la propria residenza anagrafica in un altro Comune italiano deve recarsi all’ufficio anagrafe del Comune in cui intende andare ad abitare e richiedere la residenza, utilizzando il modulo predisposto da tale Comune.
L’ufficio anagrafe del Comune di Cassino provvede alla sua cancellazione dietro comunicazione del nuovo Comune di residenza, controllando ed, eventualmente, rettificando (sulla base degli atti anagrafici in possesso) le notizie anagrafiche rese dagli interessati.
La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al nuovo Comune di residenza.
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06-07-2020 10:53 | |
Trasferimento di residenza all'estero di cittadino italiano (AIRE) |
L’AIRE è L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero tenuta presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno.
E’ possibile iscriversi all’AIRE a seguito di trasferimento all’estero.
I cittadini italiani iscritti all’AIRE mantengono gli stessi diritti dei residenti in Italia: hanno diritto di esprimere il proprio voto elettorale all’estero (tranne coloro che esercitano l’opzione per votare nel proprio Comune di iscrizione alle liste elettorali in Italia), possono ottenere certificati anagrafici e di stato civile ed hanno l’obbligo di essere iscritti nelle liste di leva del Comune di residenza in Italia.
Prerequisiti
Essere cittadini italiani residenti all’estero.
Cosa occorre
L'iscrizione conseguentemente al trasferimento della residenza all'estero avviene a seguito della dichiarazione di residenza all'estero resa all'ufficio consolare da persona legittimata a renderla, oppure ad iscrizione negli schedari consolari disposta d’ufficio dallo stesso ufficio consolare. Quando venga resa tale dichiarazione, l'ufficio consolare rilascia al dichiarante una copia del mod. CONS/01, in segno di ricevuta della stessa.
L'ufficio consolare è tenuto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni che gli sono rese, anche con la collaborazione delle autorità locali.
L'art. 13, comma 1 lettera a) del D.P.R. 223/1989 prevede, altresì, la possibilità di effettuare la dichiarazione di trasferimento all'estero della residenza direttamente all'ufficio anagrafe del Comune.
L'utente, deve comunque recarsi all'ufficio consolare entro 90 giorni dall'arrivo nella circoscrizione per rendere la prescritta dichiarazione. L'iscrizione all'AIRE diventa esecutiva solo se il Comune riceve dal Consolato il mod. CONS01. Altrimenti, trascorso un anno dalla dichiarazione resa al Comune di residenza senza comunicazione alcuna da parte del Consolato, il cittadino viene cancellato per irreperibilità.
In caso di ulteriori variazioni anagrafiche o di stato civile spetta al cittadino italiano residente all'estero dichiararle all'ufficio consolare.
Il Comune aggiornerà l'anagrafe a seguito di comunicazione che riceverà dal Consolato
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14-07-2020 09:37 | |
Trasferimento di residenza all'estero di cittadino straniero |
I cittadini stranieri UE ed EXTRAUE possono chiedere la cancellazione anagrafica a seguito del trasferimento all'estero mediante l’invio di una dichiarazione al Comune.
Cosa occorre
Per la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo scaricabile in questa pagina, corredato dalla fotocopia del documento d'identità ed inviarla:
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06-07-2020 10:54 | |
Cambio di abitazione nell'ambito del comune di Cassino |
I cittadini che sono già residenti nel Comune di Cassino ed hanno effettuato un cambio di abitazione nell'ambito del medesimo Comune, sono tenuti a presentare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di cambio di indirizzo. La dichiarazione deve essere resa entro 20 giorni dall'avvenuta variazione.
Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica secondo le modalità sopra specificate.
ITER PROCEDURALE
La dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti maggiorenni della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione.
Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata.
Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica, dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe comunicherà all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
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22-02-2022 13:41 |
Ufficio Stato Civile
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Separazioni e Divorzi |
Lo scioglimento del Matrimonio è regolato dalla legge n. 898 del 01.12.1970.
L’art. 1 della citata legge recita: “Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3”.
Servizio accessibile telefonando ai numeri 0776 298420 oppure 0776 298331 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
Può essere pronunciata dal giudice una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di nozze celebrate in Chiesa) oppure di scioglimento del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile) per praticità di linguaggio generalmente si identificano entrambe le casistiche citate con “divorzio”.
Attualmente la legge n. 55/2015 ha ridotto i termini per chiedere il divorzio:
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07-07-2020 11:25 | |
Cittadinanza |
Si può definire cittadinanza il rapporto consistente nell’appartenenza dell’individuo a una determinata comunità statale, fonte di acquisizione di doveri, di attribuzione di particolari facoltà e il riconoscimento di diritti inviolabili.
Servizio accessibile solo su prenotazione al n. 0776 298420 OPPURE 298331 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
Le attuali norme che disciplinano le vicende della cittadinanza sono contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, pubblicata nella gazzetta ufficiale N. 38 del 15.02.1992 ed entrata in vigore il 16.08.1992. Questa legge è coadiuvata dal D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (regolamento di attuazione) e dal D.P.R. 18.04.1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
A tutt’oggi in Italia vige il principio dello Jus sanguinis secondo il quale è cittadino il figlio di madre o padre cittadini, ancorché nato in uno Stato diverso dall’Italia.
L’acquisto della cittadinanza italiana per nascita nel territorio della Repubblica a prescindere dalla cittadinanza posseduta dai genitori (Jus soli), è un criterio di attribuzione residuale che si applica solo a determinati avvenimenti (di seguito citati).
Le norme contenute nella legge regolano:
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03-07-2020 12:10 | |
Pubblicazioni Matrimonio |
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla richiesta di pubblicazione: di fatto con questo atto l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti all'assunzione del vincolo matrimoniale secondo quanto disposto dagli artt. 84-89 del codice civile.
Servizio accessibile contattando il n. 0776 298420 oppure 0776 298331 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
In caso di matrimonio religioso CATTOLICO gli sposi devono presentare all'Ufficiale dello Stato Civile anche la richiesta di pubblicazioni del parroco della parrocchia di residenza. Se il rito si svolge in altra forma religiosa che non sia Cattolica è necessaria copia del Decreto di nomina di chi celebrerà il matrimonio. Per gli stranieri deve essere presentata la dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente autorità diplomatica, attestante che nulla osta al matrimonio prevista dall'art.116 del codice civile. Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purchè abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori. Le Pubblicazioni di Matrimonio sono pubblicate all'Albo del Comune per otto giorni consecutivi e richieste, altresì all'eventuale Comune di residenza dell'altro sposo. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione senza che siano stati presentati reclami l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario o il nulla osta al matrimonio da consegnare al comune scelto per la celebrazione nel caso di matrimonio civile. Da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali la pubblicazione perde di validità.
Prerequisiti principali
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06-07-2020 11:41 | |
Certificati di Stato Civile |
L'ufficio di stato civile del Comune provvede al rilascio di certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, unione civile).
Gli estratti e le copie integrali vengono rilasciati esclusivamente per nascite, matrimoni e morti avvenuti a Cassino.
I certificati vengono rilasciati solo nel caso di nascite, matrimoni e morti avvenuti altrove ma trascritti nei registri di stato civile del Comune di Cassino.
VALIDITÀ DEI CERTIFICATI
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore. (art. 41 del D.P.R. 445/2000)
INFORMAZIONI UTILI
Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (l. n. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, da tale data gli uffici comunali rilasciano certificati anagrafici soltanto ad uso privato in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni e nel certificato deve obbligatoriamente comparire la frase “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, a pena di nullità del certificato stesso.
L’autocertificazione deve essere utilizzata nelle procedure amministrative ma non in quelle giudiziarie, gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale non rientrano nella categoria Pubblica Amministrazione.
COME FARE
Il cittadino puo’ richiedere i certificati con una delle seguenti modalità alternative:
1) PRESENTANDOSI PERSONALMENTE ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE: Recarsi al Comune con i dati identificativi dell'intestatario del certificato (cognome, nome, luogo e data di nascita). Le copie integrali e gli estratti di nascita con indicazione di paternità e maternità possono essere rilasciati, salvo i casi vietati per legge, compilando gli appositi modelli (presenti nella modulistica allegata) corredati della carta d'identità:
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03-07-2020 12:11 | |
Dichiarazione di Nascita |
La dichiarazione di nascita consiste nella stesura in duplice copia di un atto a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile, da inserirsi nel registro delle nascite, che assume rilevanza giuridica.
Possono presentarsi due casi distinti:
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03-07-2020 12:11 | |
Matrimonio |
Il matrimonio è l'unione di un uomo con una donna, regolata dalle leggi civili e religiose, avente come scopo la costituzione di una famiglia, la definizione della solidarietà reciproca tra coniugi, il mantenimento e l’educazione dei figli. La legge riconosce a questa unione un valore contrattuale, vincolante per i contraenti nei confronti propri e della società.
Servizio accessibile telefonando ai seguenti numeri 0776 298420 oppure 0776 298331 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
Requisiti richiesti:
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07-07-2020 09:52 | |
Dichiarazione di Morte |
Quando si verifica un lutto, è obbligatorio denunciare la morte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento presentando la denuncia di morte entro 24 ore dal decesso.
Servizio accessibile telefonando ai numeri 0776 298420 oppure 0776 298331 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.03 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
La dichiarazione di morte deve essere fatta da:
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07-07-2020 10:29 | |
Unioni Civili |
La legge 20 maggio 2016 n. 76 (entrata in vigore il 5 giugno 2016) intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede la possibilità di costituire un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Servizio accessibile telefonando ai numeri 0776 298420 oppure 0776 298331 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una e-mail a stato.civile@comunecassino.it
Con il DPCM 23 luglio 2016 n. 144 sono state dettate le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili al fine di dare attuazione al nuovo istituto, consentendo l’avvio dell’attività degli uffici comunali ed in attesa dell’emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 76/2016.
Coloro che richiedono la costituzione di un’unione civile devono presentare apposita domanda all’ufficiale di stato civile del Comune.
Successivamente alla presentazione della domanda l’ufficiale di stato civile contatterà le parti per fissare una data nella quale verrà redatto il processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile. In occasione della redazione di tale processo verbale le parti saranno invitate a ripresentarsi, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data indicata dalle parti stesse (purché compatibile con la disponibilità delle sale del Comune), successiva di almeno quindici giorni, durante i quali viene svolta l’attività istruttoria necessaria alla costituzione dell’unione.
Il cittadino straniero deve presentare al momento della richiesta anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico a cui è sottoposto, nulla osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata secondo le modalità attualmente vigenti.
Nella data fissata l’unione si costituisce mediante dichiarazione personale e congiunta delle parti di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
NON E’ POSSIBILE COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE NEI SEGUENTI CASI:
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07-07-2020 10:36 |
Ufficio elettorale, leva e servizio statistico
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Voto domiciliare |
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 03.01.2006 n. 1, come modificato dalla Legge 07.05.2009 n. 46 gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai Comuni, oppure affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono richiedere di votare presso il loro domicilio.
COSA OCCORRE
I cittadini interessati devono presentare la richiesta attestante la volontà di esprimere il voto domiciliare ed il termine è fissato tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione.
Alla domanda, da presentare presso l’Ufficio Elettorale del Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
certificato rilasciato in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione da un funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, che riproduca, per non indurre incertezze, l’esatta formulazione normativa e dal quale risulti la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di gravissima infermità (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato) tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora oppure l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio;
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09-07-2020 11:30 | |
Lista aggiunta cittadini UE per Elezioni Europee |
I cittadini dell’Unione Europea (non italiani) residenti in Italia possono richiedere presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta i cittadini inclusi potranno esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento Europeo spettanti al rispettivo Stato di origine: vi è infatti il divieto del doppio voto.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono esibendo una specifica tessera elettorale o un attestato sostitutivo.
COSA OCCORRE
I cittadini dell’Unione Europea (non italiani) residenti in Italia, interessati, possono richiedere entro e non oltre il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta
La richiesta di inserimento nella suddetta lista elettorale aggiunta può essere inviata tramite PEC (servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it) oppure tramite E-MAIL (servizio.elettorale@comunecassino.it) o infine presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale.
Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d’identità.
Come previsto dall’art. 2 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408 nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
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13-07-2020 09:22 | |
Lista aggiunta cittadini UE per elezioni Comunali |
I cittadini dell’Unione Europea (non italiani) residenti in Italia possono richiedere presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni Comunali.
Si precisa che l’iscrizione dell’elettore di altro Stato membro dell’Unione Europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta di iscrizione anagrafica.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell’Unione Europea l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune nelle cui liste sono iscritti, l’eleggibilità a consigliere e l’eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono esibendo una specifica tessera elettorale o un attestato sostitutivo.
COSA OCCORRE
I cittadini dell’Unione Europea (non italiani) residenti in Italia interessati possono richiedere presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (e pertanto entro il 40° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione),
La richiesta di inserimento nella suddetta lista elettorale aggiunta può essere inviata tramite PEC (servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it) oppure tramite E-MAIL (servizio.elettorale@comunecassino.it) o infine presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale.
Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d’identità.
Come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
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13-07-2020 09:25 | |
Albo giudici popolari |
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono richiedere l’iscrizione negli albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
L’iscrizione resta valida sino a quando il cittadino mantiene i requisiti per l’iscrizione negli albi stessi.
Requisiti di iscrizione:
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 l’inclusione negli albi dei giudici popolari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
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13-07-2020 09:48 | |
Albo Presidenti di seggio elettorale |
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono richiedere l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale.
L’iscrizione resta valida sino a quando il cittadino mantiene i requisiti per l’iscrizione nell’albo stesso ovvero fino a che, nell’esercizio dell’incarico di Presidente di seggio, non si renda responsabile di gravi inadempienze che comportino la cancellazione da parte della Corte d’Appello.
Requisiti di iscrizione:
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 l’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
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14-07-2020 09:07 | |
Leva |
L’Ufficio Leva fornisce informazioni, tratte dai ruoli matricolari e/o dalle liste di leva, relative alla prestazione del servizio militare o del servizio civile a seguito di obiezione di coscienza
Tali dati possono essere utili al cittadino per compilare l’autocertificazione INPS e richiedere l’accredito dei “contributi figurativi” ai fini del diritto alla pensione relativamente al periodo in cui il lavoratore ha svolto il servizio di leva (sia militare che civile conseguente a obiezione di coscienza).
All’interno dell’autocertificazione INPS relativa al periodo del servizio militare è necessario inserire le seguenti informazioni:
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09-07-2020 10:10 | |
Voto assistito |
Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall’articolo 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 gli elettori affetti da infermità fisica (ciechi / amputati delle mani / affetti da paralisi degli arti superiori o da altro grave impedimento che impedisca l’autonomo esercizio del voto) possono votare con l’aiuto di un altro elettore, volontariamente scelto, esibendo, qualora l’impedimento non sia evidente, un apposito certificato medico oppure la tessera elettorale nella quale sia stato annotato preventivamente il diritto al voto assistito.
COSA OCCORRE
L’Ufficio Elettorale, previa domanda dell’interessato corredata della relativa documentazione, procede ad annotare il diritto al voto assistito apponendo un corrispondente simbolo/codice nella tessera elettorale del richiedente.
La richiesta di annotazione del diritto di voto assistito dovrà essere presentata prima di recarsi al seggio.
Alla domanda, da presentare presso l’Ufficio Elettorale del Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
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09-07-2020 12:50 | |
Albo scrutatori di seggio elettorale |
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono richiedere l’iscrizione nell’albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale
L’iscrizione resta valida sino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con dichiarazione scritta per gravi e giustificati motivi, oppure qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’albo stesso.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie la Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, procederà alla nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la funzione nei seggi. Agli interessati verrà quindi notificata l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato entro quarantotto ore dalla notifica.
Requisiti di iscrizione:
Legge 8 marzo 1989, n. 95 – Art. 1 “1. In ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda…omissis….”
La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
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13-07-2020 13:23 | |
Tessera Elettorale |
La tessera elettorale è un documento permanente, rilasciato dal comune al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali e viene consegnata a domicilio da un incaricato del comune (agente polizia municipale, messo comunale, ecc).
nel caso di cambio di residenza in altro comune la tessera, precedentemente rilasciata dal comune, dovrà essere consegnata al comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
nel caso di cambio di indirizzo all’interno del comune, viene inviato al domicilio dell’elettore, per posta, un’etichetta adesiva da apporre nell’apposito riquadro sulla tessera elettorale già in possesso. se il tagliando viene smarrito sarà necessario rivolgersi all’ufficio elettorale che gratuitamente provvederà a rilasciarne una copia.
nel caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, viene rilasciato un duplicato della tessera previa domanda e consegna dell’originale deteriorato. (il rilascio è immediato presso l’ufficio elettorale)
nel caso di smarrimento l’elettore può richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale, previa domanda corredata da dichiarazione di smarrimento. (il rilascio è immediato presso l’ufficio elettorale)
nel caso di furto l’elettore può richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale, previa domanda corredata da denuncia all’autorità di pubblica sicurezza (carabinieri o questura). (il rilascio è immediato presso l’ufficio elettorale)
nel caso di esaurimento degli spazi destinati al bollo di sezione sul retro della tessera, l'elettore deve recarsi all'ufficio elettorale per il rilascio di una nuova tessera.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Elettorale - leva (pian terreno sede di via Tommaso Piano – 03043 Cassino orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00
Tel. 0776 298488
e-mail servizio.elettorale@comunecassino.it
pec servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
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10-07-2020 10:50 |
Area Servizi
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto carburanti |
Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto carburanti
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30-06-2020 10:45 | |
Vicinato | 09-05-2019 10:23 | ||
SCIA attività di Acconciatore |
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09-05-2019 12:28 | |
Vidimazione registro carico/scarico auto conto terzi o giornale degli affari |
richiesta vidimazione registri
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13-05-2019 10:44 | |
Richiesta autorizzazione per manifestazione a carattere temporaneo |
Modulo per richiesta di autorizzazione per manifestazione a carattere temporaneo
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13-05-2019 14:59 | |
Passaggio di proprietà o immatricolazione macchine agricole |
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09-05-2019 15:11 | |
Richiesta attestato I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) ditta individuale |
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09-05-2019 14:35 | |
Fondi regionali per scuole d'infanzia private |
Fondi di assistenza scolastica l.r. 28/2007 - Assegnazione alle scuole dell’infanzia private
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13-05-2019 15:52 | |
Mutui e prestiti |
Assunzione mutui o prestiti obbligazionari
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13-05-2019 15:26 | |
Notifica decreti concessione pensioni |
Notifica agli interessati dei decreti ministeriali di concessione delle pensioni rilasciate dallo stato e consegna libretti di pensione di guerra
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13-05-2019 15:26 | |
Aggiornamento liste leva |
Aggiornamento delle liste di leva
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14-05-2019 13:24 | |
Aggiornamento Sstema Informativo Territoriale (SITI) |
Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale (SITI)
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14-05-2019 13:23 | |
Assistenza economica soggetti svantaggiati |
Assistenza economica a soggetti in particolari condizioni di disagio Legge 328/2000 e Legge Regionale 26/2009
"Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" art. 26 del D.lgs. 33/2013.
"Ordinanza su interventi urgenti di protezione civile in relazione all'ermenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissbili" O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020
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26-06-2020 14:17 | |
Autorizzazione escavazione pozzo uso domestico |
Autorizzazione escavazione pozzo uso domestico.
Allegati:A) planimetria scala 1:25.000 e 1:2000 estesa per almeno un raggio di 200 metri con l'indicazione di altri pozzi esistenti;B) relazione geologica, con espresso riferimento al tipo di falda da captare (freatica o falda “profonda”), iniziale e finale ad esecuzione effettuata (con allegata scheda tecnica regionale con caratteristiche del pozzo All. A DGR 434/95);C) documentazione fotografica con stampigliata la data;E) particolari costruttivi;F) titolo di proprietà
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14-05-2019 12:42 | |
Autorizzazione incarichi |
Gestione autorizzazioni incarichi al personale dipendente
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14-05-2019 12:41 | |
Segnalazioni Agenzia delle Entrate |
Rapporti con Agenzia delle Entrate invio segnalazioni qualificate di presunte irregolarità fiscali
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13-05-2019 12:46 | |
Sicurezza luoghi lavoro |
Gestione del servizio di sicurezza prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/08
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13-05-2019 11:33 | |
Trasferimenti scuole fondi legge 23/96 |
Istruttoria per Trasferimenti alle scuole di fondi l. 23/96
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13-05-2019 11:02 | |
Contributi scuole primarie tempo pieno |
Gestione fondi contributo regionale per Scuole di Primaria a Tempo Pieno - Legge Regione Umbria n. 28/2002
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14-05-2019 11:06 | |
Contributo disabili |
Gestione contributo regionale disabili ex L. 162/1998 / definizione e gestione progetti
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14-05-2019 11:05 |
Segreteria del Sindaco
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Giuramento guardie giurate e altre figure equiparate |
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03-06-2019 15:45 | |
Concessione Patrocini |
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03-06-2019 15:44 | |
Convocazione Giunta |
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14-05-2019 11:01 | |
Rilascio patrocinio dell'Amministrazione Comunale e uso del logo |
Il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale si accorda il proprio supporto a una iniziativa di carattere culturale, scientifica, sportiva, ecc
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13-05-2019 13:44 |
Segreteria generale e personale
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica |
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Segreteria generale e personale, Servizi ragioneria
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Invio al MEF conto del personale |
Relazione al conto del personale e invio al MEF
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13-05-2019 15:40 | |
Programma fabbisogno personale |
Predisposizione programma triennale del fabbisogno di personale
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29-06-2020 16:56 | |
Conto del personale |
Predisposizione conto del personale
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14-05-2019 11:11 |
Servizi Programmazione e Controllo, Ufficio personale
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica |
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Servizi pubblica istruzione e cultura
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Refezione scolastica |
Dal 3 febbraio 2014 è attivo il nuovo sistema di pagamento del servizio mensa.
Informazioni e chiarimenti:
Costi per l'utenza Per ricevere tutte le informazioni necessarie e per il pagamento ci si può rivolgere direttamente all'ufficio All Food ove è possibile effettuare le ricariche in contanti, con bancomat o con carta di credito. Il pagamento può avvenire anche tramite bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: ALL FOOD S.p.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN IT 24 S 01005 14400 000000008625 CAUSALE BONIFICO: comune di appartenenza, nome e cognome del bambino e codice utente assegnato. Importante: indicare sempre nome e cognome completi senza dimenticare il codice utente. Senza questi dati il bonifico non sarà efficace. Altri esercizi abilitati al pagamento con bancomat o carta di credito sono: - Tekno Tabacchi di Avallone Giovanni - via E. De Nicola, 7, Cassino; - Caffè Centrale - corso San Basilio, 62, frazione Caira, Cassino. |
29-06-2020 20:02 | |
Servizio Asilo Nido |
Sede di via S. Botticelli telefono 0776 270047
Sede di via V. Alfieri / G. D'Annunzio
L'asilo nido è un servizio socio-educativo espressione della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell'Ente comunale, accoglie bambini fino a tre anni concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione.
Possono usufruire dell'asilo nido tutti i bambini residenti nel Comune di Cassino e, in subordine, tutti i bambini provenienti da altro Comune previo esaurimento della graduatoria dei residenti.
L'asilo nido è diviso in due sezioni orientativamente secondo le seguenti fasce d'età:
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13-05-2019 11:39 | |
Trasporto scolastico |
Destinatari: Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria residenti nelle frazioni e zone periferiche del comune.
Obiettivi: Garantire il Diritto allo Studio anche agli alunni abitanti nelle zone periferiche della Città, con il trasporto scolastico collettivo, espletato con propri mezzi e personale, sia verso le scuole situate nelle frazioni e sia verso quelle situate nel centro cittadino.
Accesso al servizio: per accedere al servizio bisogna presentare apposita domanda integrata da attestazione ISE, in corso di validità, ed acquistare un abbonamento mensile. Il modello della domanda si può scaricare dal sito web del Comune o rivolgersi allo sportello trasporto Scolastico aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione dei periodi in cui le scuole rimangono chiuse per le vacanze natalizie, pasquali, estive. Per ulteriori fratelli utenti del servizio sono previsti sconti sul costo dell’abbonamento.
Il servizio è garantito fino al completamento dei posti disponibili sugli scuolabus.
Nel caso di rinuncia al servizio bisogna darne comunicazione scritta all'ufficio.
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13-05-2019 10:59 | |
Ammissione frequenza asili nido |
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14-05-2019 13:17 | |
Trasporto scolastico alunni disabili |
Destinatari: Alunni disabili, residenti nel comune di Cassino, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti a nuclei familiari impossibilitati a garantire un trasporto con mezzi adeguati agli istituti scolastici.
Obiettivi: Garantire il diritto allo studio anche a studenti portatori di handicap, appartenenti a nuclei familiari abitanti nelle zone periferiche alla Città, con il trasporto scolastico collettivo, espletato con mezzo e personale adeguato, verso le scuole site nelle frazioni e nelle zone centrali.
Accesso al servizio: Su presentazione di apposita domanda corredata da certificazione medica attestante la disabilità. Il modello della domanda si può scaricare dal sito web del Comune o rivolgersi allo sportello trasporto Scolastico nel seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione dei periodi in cui le scuole rimangono chiuse per le vacanze natalizie, pasquali, estive.
Il servizio è fornito a titolo gratuito.
Nel caso di rinuncia al servizio bisogna darne comunicazione scritta all'ufficio.
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13-05-2019 10:59 |
Servizi ragioneria
Procedimento | Dettagli | Ultima Modifica | |
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Emissione fatture |
Emissioni fatture attive
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28-04-2022 09:33 | |
Equilibri di bilancio |
Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del t.u.el.
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28-04-2022 09:34 | |
Gestione bilancio di previsione |
Gestione del bilancio di previsione con registrazione impegni e accertamenti finanziari, attestazione della copertura finanziaria e visto di regolarità contabile su determinazioni e deliberazioni
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28-04-2022 09:35 | |
Incassi dai conti correnti postali |
Incassi periodici dai conti correnti postali
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28-04-2022 09:35 | |
Incassi dal conto di tesoreria |
regolarizzazione incassi tesoreria con emissione delle reversali di incasso
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28-04-2022 09:40 | |
Indennità Amministratori |
Determinazione e liquidazione indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale
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28-04-2022 09:44 | |
Limiti esecuzione forzata |
Adozione delibera semestrale somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 del t.u.e.l.
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28-04-2022 09:43 | |
Liquidazione gettoni Consiglieri |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
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28-04-2022 09:44 | |
Modello 770 |
Predisposizione e presentazione denuncia 770 semplificato
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28-04-2022 09:46 | |
Pagamenti |
Pagamenti dell'Ente, con registrazioni in contabilità delle fatture dei fornitori, emissione dei mandati di pagamento ed invio degli avvisi di pagamento ai beneficiari
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28-04-2022 09:47 | |
Regolarizzazione sospesi incasso tributi |
Regolarizzazione dei sospesi di incasso dei tributi
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28-04-2022 09:48 | |
Riaccertamento residui |
Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs n. 267/200
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28-04-2022 09:49 | |
Anticipazioni di cassa dal tesoriere |
Disposizioni anticipazioni di tesoreria
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28-04-2022 09:50 | |
Assegno nuclei familiari |
Concessione assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori Legge 448/1998
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30-06-2020 11:46 | |
Riliquidazioni pensioni |
Riliquidazioni pensioni, trattamento fine rapporto e servizio
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28-04-2022 09:52 | |
Rimborso datori di lavoro |
Rimborso oneri datori di lavoro Amministratori comunali
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28-04-2022 09:54 | |
Riscatti e ricongiunzioni |
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