Scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e garantiti dalle disposizioni di cui all’art.5-bis del medesimo decreto, dalle linee guida fornite dall’ANAC e dalla circolare di attuazione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il procedimento di accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (cosiddetto “accesso generalizzato”) deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento deve trasmettere al richiedente i dati o documenti non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di eventuali soggetti controinteressati, ossia di coloro che dall’accoglimento della richiesta potrebbero subire un probabile pregiudizio a interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti e tutelati. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento individui soggetti controinteressati è, infatti, obbligato a fornire una comunicazione agli stessi mediante trasmissione della richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica o con un qualsiasi altro strumento di comunicazione per coloro che vi abbiano acconsentito. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto controinteressato può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. In ogni caso decorso tale termine il Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta, formulando la decisione attraverso un provvedimento espresso e motivato. Il Responsabile del procedimento può accogliere, rifiutare, differire o limitare quanto richiesto. In caso di mancata comunicazione oppure nei casi di rifiuto, limitazione o differimento è possibile per il richiedente avanzare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deve decidere attraverso un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla ricezione della stessa