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Ufficio Tributi
Responsabile: dott. Giovanni
Francesco Casale
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Recapito telefonico: 0776/298486
ICI
Imposta comunale sugli
immobili, è stata istituita con D. Lgs. 30 dicembre
1992, n°504. E unimposta che si applica
sugli immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)
siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati
e indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.
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modalità di pagamento |
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chi deve pagare
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L I.C.I. è dovuta da tutti
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli non ricadenti in aree montane o di collina, come
proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.),
anche se non residenti in Italia. Devono essere effettuati
versamenti distinti nel caso di immobili posseduti in comuni
diversi; si deve effettuare un unico versamento per tutti
gli immobili posseduti nello stesso comune. |
come si paga |
I rata: entro il 30 giugno deve essere versato l'acconto
(pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente)
II rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato il
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. |
dove si paga |
- presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino
di c.c.p. che verrà recapitato al domicilio fiscale
del contribuente, o che in caso di mancato recapito, sarà
disponibile presso il Concessionario e l'Ufficio Tributi del
Comune;
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le aliquote ICI per l'anno
2006 |
Per l'anno 2003 il Comune di Cassino ha stabilito le seguenti
aliquote:
aliquota ordinaria : 7 per mille;
aliquota ridotta : 6 per mille, per labitazione principale
e sue pertinenze, a condizione che il contribuente abbia la
residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente
dimora.
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detrazione abitazione principale |
Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica
una detrazione di € 118,79.
L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può
essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta
dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima,
appartenenti al titolare di questa.
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come si calcola |
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sanzioni |
Per l'omesso o tardivo versamento si applica la sanzione
pari al 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica
la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo
di 51 €.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal
50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
Se l'omissione o l'errore non incidono sull'ammontare dell'imposta
si applica la sanzione da 51 a 258 €
Sulle summe dovute per imposta si applicano gli interessi
di mora pari al 1,375% per semestre compiuto.
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TARSU
La TARSU è la
tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga
per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dal Comune.
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Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni
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