FABBRICATI
Ai fini dell'imposta si intende per fabbricato l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano.
L'imposta si calcola moltiplicando l'aliquota stabilita dal
comune per la rendita catastale dellimmobile aumentata
del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti, a
seconda del tipo di immobile,:
· coefficiente 100 per i fabbricati appartenenti alle
categorie catastali A (escluso A/10), B e C (escluso C/1);
(abitazioni)
· coefficiente 50 per i fabbricati appartenenti alla
categoria catastale D e A/10; (uffici)
· coefficiente 34 per i fabbricati appartenenti alla
categoria catastale C/1.
(negozi)
ESEMPI DI CALCOLO
Abitazione con rendita catastale €
€
+ 5% x 100 x 7 : 1000 = €
..
l'imposta così calcolata andrà corrisposta
in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso.
Abitazione principale con rendita catastale €
.
€
+ 5% x 100 x 6 : 1000 = €
- € 118,79 (detrazione) = €
...
l'imposta così calcolata andrà corrisposta
in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso.
Locale di categoria D con rendita catastale €
.
€
.. + 5% x 50 x 7 : 1000 = €
..
l'imposta così calcolata andrà corrisposta
in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso.
Locale commerciale (cat. C/1) con rendita catastale €
.
€
.. + 5% x 34 x 7 : 1000 = €
l'imposta così calcolata andrà corrisposta
in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso.
AREE FABBRICABILI
Ai fini dell'imposta si intende per area fabbricabile l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. L'imposta si calcola applicando l'aliquota
stabilita dal comune al valore venale in comune commercio.
TERRENI AGRICOLI
Ai fini dell'imposta si intende per terreno agricolo quello
adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.
2135 del codice civile. I terreni agricoli situati nel Comune
di Cassino sono esenti dall' imposta ai sensi dell'art. 7,
comma 1 - lett. h- del D. Lgs. n° 504/92 (vedi L. 27.12.77
n° 984 e Circolare Ministero Finanze 14/06/1993 n°9).
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